(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 345)
                              Art. 345. 
                    (Cancellazione dai registri) 

 
  La cancellazione delle navi maggiori dalle matricole e  delle  navi
minori e dei galleggianti dai registri si effettua: 
    1) per la perdita effettiva  o  presunta,  in  base  al  processo
verbale  compilato   dall'autorita'   marittima   mercantile   ovvero
dall'autorita' consolare; 
    2) per la demolizione, in base al relativo verbale; 
    3) per la perdita dei  requisiti  di  nazionalita',  in  base  al
certificato di dismissione di bandiera; 
    4) per il passaggio in altra matricola o in  altro  registro,  in
base alla comunicazione  da  parte  dell'autorita'  competente  della
avvenuta nuova iscrizione.