Art. 345. (Cancellazione dai registri) La cancellazione delle navi maggiori dalle matricole e delle navi minori e dei galleggianti dai registri si effettua: 1) per la perdita effettiva o presunta, in base al processo verbale compilato dall'autorita' marittima mercantile ovvero dall'autorita' consolare; 2) per la demolizione, in base al relativo verbale; 3) per la perdita dei requisiti di nazionalita', in base al certificato di dismissione di bandiera; 4) per il passaggio in altra matricola o in altro registro, in base alla comunicazione da parte dell'autorita' competente della avvenuta nuova iscrizione.