(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 346)
                              Art. 346. 
        (Commissione per le riparazioni e per le demolizioni) 

 
  La Commissioni prevista dall'articolo 161 del codice e' composta da
un ufficiale di porto,  da  Un  capitano  di  lungo  corso  e  da  un
ingegnere o costruttore navale designati dal capo del  compartimento.
Quando si tratta  di  navi  minori  o  galleggianti,  possono  essere
chiamati a far parte della commissione  un  padrone  marittimo  e  un
maestro d'ascia. 
  Il giudizio della commissione deve constare da processo verbale. 
  Le spese per il funzionamento della commissione sono a  carico  dei
proprietari delle navi e dei galleggianti visitati.