Art. 215 1. Un programma iniziale di ricerche e di insegnamento che costituisce l'allegato V del presente Trattato e la cui realizzazione non potra', salvo diversa decisione del Consiglio, che delibera all'unanimita', superare 215 milioni di unita' di conto U.E.P., dovra' essere eseguito nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore dei Trattato. 2. Le spese necessarie all'esecuzione del programma figurano suddivise per grandi voci, a titolo indicativo, nell'allegato V. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, potra' modificare tale programma.