(Trattato-art. 215)
                              Art. 215 
 
  1.  Un  programma  iniziale  di  ricerche  e  di  insegnamento  che
costituisce l'allegato V del presente Trattato e la cui realizzazione
non potra', salvo  diversa  decisione  del  Consiglio,  che  delibera
all'unanimita', superare 215  milioni  di  unita'  di  conto  U.E.P.,
dovra' essere eseguito nel termine di  cinque  anni  dall'entrata  in
vigore dei Trattato. 
  2.  Le  spese  necessarie  all'esecuzione  del  programma  figurano
suddivise per grandi voci, a titolo indicativo, nell'allegato V. 
  Il Consiglio, deliberando a  maggioranza  qualificata  su  proposta
della Commissione, potra' modificare tale programma.