(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 182)
                 Art. 182. (Art. 40 del Testo Unico) 
                     DISPOSITIVI A LUCE PROPRIA 

 
  La luce anteriore consiste in un fanale a luce bianca o gialla,  ad
alimentazione elettrica, posto ad una altezza compresa tra un  minimo
di 40 cm. ed un massimo di 100 cm. da terra ed orientato in guisa che
l'asse ottico incontri il terreno  antistante  il  velocipede  a  non
oltre m. 20. 
  La luce emessa deve dare un illuminamento misurato su  uno  schermo
verticale posto a 10 metri avanti ai fanale, maggiore o eguale a  due
lux nel punto corrispondente alla protezione sullo schermo del centro
del fanale e su una linea orizzontale passante per  detto  punto  per
una estensione di 1 metro a destra e di 1 metro a sinistra di esso in
nessun punto dello schermo situato a  60  cm.  al  disopra  di  detta
orizzontale l'illuminamento deve superare cinque lux. 
  La luce di posizione posteriore rossa, ad  alimentazione  elettrica
deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede,  ad  altezza  da
terra non superiore a 60 cm., comunque non al disotto del dispositivo
a  luce  riflessa,  ed  avere  il  fascio  luminoso   diretto   verso
l'indietro, con l'asse orizzontale contenuto nel - suddetto piano  di
simmetria La visibilita'  verso  l'indietro  deve  essere  assicurata
entro un campo di ± 15° in verticale e di ± 45° in orizzontale. 
  L'intensita' della luce emessa non deve  essere  inferiore  a  0,05
candele entro, un campo  di  ±  10°  in  verticale  e  di  ±  10°  in
orizzontale. 
  I conducenti di velocipedi devono segnalare il cambio di  direzione
e di arresto o col braccio oppure con apposito  dispositivo  luminoso
analogo a quelli prescritti per tutti gli altri veicoli.