Art. 183. (Art. 40 del Testo Unico) DISPOSITIVI A LUCE RIFLESSA Il dispositivo a luce riflessa rossa deve essere posto sul parafango posteriore, ad una altezza non superiore a cm. 55 da terra misurata tra il bordo superiore del dispositivo ed il terreno. Il dispositivo deve essere di forma tale che possa essere iscritto in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore a due. Inoltre la superficie utile riflettente non deve essere inferiore a cmq. 25. I dispositivi a luce riflessa gialla da applicare sui due fianchetti di ciascun pedale devono essere montati in modo che le superfici utili siano esterne al pedale stesso, perpendicolari al piano di esso e di forma tale che possano essere iscritti in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore a otto. La superficie utile riflettente di ciascuno dei quattro dispositivi gialli non dove essere inferiore a cmq. 8. Le caratteristiche fotometriche dei dispositivi a luce riflessa devono essere contenute nei valori riportati nella tabella allegata all'art. 184.