(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 183)
                 Art. 183. (Art. 40 del Testo Unico) 
                     DISPOSITIVI A LUCE RIFLESSA 

 
  Il  dispositivo  a  luce  riflessa  rossa  deve  essere  posto  sul
parafango posteriore, ad una altezza non superiore a cm. 55 da  terra
misurata tra il bordo superiore del dispositivo  ed  il  terreno.  Il
dispositivo deve essere di forma tale che possa essere iscritto in un
rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non  superiore
a due. Inoltre  la  superficie  utile  riflettente  non  deve  essere
inferiore a cmq. 25. 
  I  dispositivi  a  luce  riflessa  gialla  da  applicare  sui   due
fianchetti di ciascun pedale devono essere montati  in  modo  che  le
superfici utili siano esterne al  pedale  stesso,  perpendicolari  al
piano di esso e di forma tale  che  possano  essere  iscritti  in  un
rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non  superiore
a otto. La superficie  utile  riflettente  di  ciascuno  dei  quattro
dispositivi gialli non dove essere inferiore a cmq. 8. 
  Le caratteristiche fotometriche dei  dispositivi  a  luce  riflessa
devono essere contenute nei valori riportati nella  tabella  allegata
all'art. 184.