Art. 248. Le entrate dello Stato sono costituite di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che il governo ha diritto di riscuotere in virtu' di leggi generali e speciali, di contratti e di qualsivoglia altro titolo da cui derivino diritti a favore dello Stato. Tutte le entrate debbono essere inscritte nel bilancio di previsione, senza che pero' per quelle che in esso non sieno previste s'intenda pregiudicato il diritto dello Stato a riscuoterle, ne' escluso il dovere alla competente Amministrazione di curarne l'accertamento e la riscossione.