(Regolamento-art. 248)
 
                              Art. 248. 
 
  Le entrate dello Stato sono costituite di tutti i redditi, proventi
e crediti di qualsiasi natura che il governo ha diritto di riscuotere
in  virtu'  di  leggi  generali  e  speciali,  di  contratti   e   di
qualsivoglia altro titolo da cui  derivino  diritti  a  favore  dello
Stato. 
 
  Tutte  le  entrate  debbono  essere  inscritte  nel   bilancio   di
previsione, senza che pero' per quelle che in esso non sieno previste
s'intenda pregiudicato il diritto  dello  Stato  a  riscuoterle,  ne'
escluso  il  dovere  alla  competente  Amministrazione   di   curarne
l'accertamento e la riscossione.