Art. 251. L'entrata e' accertata quando l'Amministrazione competente appura la ragione del credito dello Stato e la persona che n'e' debitrice, ed inscrive come competenza dell'anno finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo. L'accertamento si compie: a) per le imposte dirette e per le altre entrate a scadenze determinate mediante ruoli, che vengono emessi in ciascun anno colle forme prescritte dalle relative leggi e regolamenti e che costituiscono il debito del contribuente, e secondo i casi, del contabile verso lo Stato; b) per gli affitti, censi, canoni, livelli e per ogni altra prestazione periodica, mediante liste di carico che giusta i contratti, i titoli e le proprie scritture le Intendenze di finanza formano e trasmettono agli agenti incaricati di farne la riscossione; c) per le entrate amministrate dalla Direzione generale del tesoro mediante le prenotazioni esistenti nei registri tenuti dalle Intendenze di finanza, e le particolari notificazioni che vengono fatte dalla detta Direzione generale alle Intendenze medesime; d) per tutte le altre entrate, tasse e proventi di natura eventuale o variabile, e che sono accertabili all'atto stesso della riscossione, o liquidabili entro l'esercizio finanziario, mediante una continua e diligente vigilanza su tutti i diritti dello Stato preesistenti, o che possono nascere in qualsiasi modo da leggi, regolamenti ed istruzioni.