(Regolamento-art. 251)
 
                              Art. 251. 
 
  L'entrata e' accertata quando l'Amministrazione  competente  appura
la ragione del credito dello Stato e la persona che  n'e'  debitrice,
ed inscrive come competenza  dell'anno  finanziario  l'ammontare  del
credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo. 
 
  L'accertamento si compie: 
 
    a) per le imposte dirette e  per  le  altre  entrate  a  scadenze
determinate mediante ruoli, che vengono emessi in ciascun anno  colle
forme  prescritte  dalle  relative  leggi   e   regolamenti   e   che
costituiscono il debito del  contribuente,  e  secondo  i  casi,  del
contabile verso lo Stato; 
 
    b) per gli affitti, censi,  canoni,  livelli  e  per  ogni  altra
prestazione  periodica,  mediante  liste  di  carico  che  giusta   i
contratti, i titoli e le proprie scritture le Intendenze  di  finanza
formano e trasmettono agli agenti incaricati di farne la riscossione; 
 
    c) per le  entrate  amministrate  dalla  Direzione  generale  del
tesoro mediante le prenotazioni esistenti nei registri  tenuti  dalle
Intendenze di finanza, e le  particolari  notificazioni  che  vengono
fatte dalla detta Direzione generale alle Intendenze medesime; 
 
    d) per tutte  le  altre  entrate,  tasse  e  proventi  di  natura
eventuale o variabile, e che sono accertabili all'atto  stesso  della
riscossione, o liquidabili entro  l'esercizio  finanziario,  mediante
una continua e diligente vigilanza su tutti  i  diritti  dello  Stato
preesistenti, o che possono  nascere  in  qualsiasi  modo  da  leggi,
regolamenti ed istruzioni.