(Regolamento-art. 252)
 
                              Art. 252. 
 
  I direttori generali del demanio  e  delle  tasse,  delle  gabelle,
delle imposte dirette, del tesoro, delle poste e dei  telegrafi,  non
che i capi delle Amministrazioni centrali e degli uffici  provinciali
o compartimentali dai  quali  si  amministrano  entrate,  provvedono,
sotto la loro personale responsabilita', nei limiti delle  rispettive
loro  attribuzioni  e  nei  termini  stabiliti   dalle   leggi,   dai
regolamenti, o  da  contratti,  all'accertamento  ed  alla  integrale
riscossione di tutte le entrate che sono ad essi assegnate dal quadro
annuale di classificazione delle  entrate  dello  Stato,  di  cui  al
precedente articolo 249 (1). 
 
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          (1) Articolo 40 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.