Art. 252. I direttori generali del demanio e delle tasse, delle gabelle, delle imposte dirette, del tesoro, delle poste e dei telegrafi, non che i capi delle Amministrazioni centrali e degli uffici provinciali o compartimentali dai quali si amministrano entrate, provvedono, sotto la loro personale responsabilita', nei limiti delle rispettive loro attribuzioni e nei termini stabiliti dalle leggi, dai regolamenti, o da contratti, all'accertamento ed alla integrale riscossione di tutte le entrate che sono ad essi assegnate dal quadro annuale di classificazione delle entrate dello Stato, di cui al precedente articolo 249 (1). --------------- (1) Articolo 40 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.