(Regolamento-art. 253)
 
                              Art. 253. 
 
  La riscossione delle entrate autorizzata colla legge  del  bilancio
deve essere fatta col mezzo degli  agenti  designati  dalle  relative
leggi e dai regolamenti e nei modi e colle forme in essi prescritti. 
 
  Le entrate amministrate dalla  Direzione  generale  del  tesoro  si
riscuotono dai tesorieri  provinciali  a  cura  delle  Intendenze  di
finanza, tranne quelle che per speciali istruzioni  vengono  riscosse
dalla tesoreria centrale del Regno a  cura  del  controllore  addetto
alla medesima.