Art. 253. La riscossione delle entrate autorizzata colla legge del bilancio deve essere fatta col mezzo degli agenti designati dalle relative leggi e dai regolamenti e nei modi e colle forme in essi prescritti. Le entrate amministrate dalla Direzione generale del tesoro si riscuotono dai tesorieri provinciali a cura delle Intendenze di finanza, tranne quelle che per speciali istruzioni vengono riscosse dalla tesoreria centrale del Regno a cura del controllore addetto alla medesima.