Art. 255. Le entrate dello Stato si riscuotono in contanti. Nessun titolo di credito verso lo Stato puo' essere ricevuto in conto di debiti verso lo stesso, tranne che non vi sia una speciale autorizzazione del ministro del tesoro. Gli agenti della riscossione che li accettino senza la detta speciale autorizzazione, sono obbligati a versare del proprio la somma del titolo illegalmente ricevuto.