(Regolamento-art. 255)
 
                              Art. 255. 
 
  Le entrate dello Stato si riscuotono in contanti. 
 
  Nessun titolo di credito verso lo Stato  puo'  essere  ricevuto  in
conto di debiti verso lo stesso, tranne che non vi sia  una  speciale
autorizzazione del ministro del tesoro. 
 
  Gli agenti della  riscossione  che  li  accettino  senza  la  detta
speciale autorizzazione, sono obbligati  a  versare  del  proprio  la
somma del titolo illegalmente ricevuto.