Art. 256. Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati debbono essere integralmente versate nelle tesorerie dello Stato (2). I versamenti si fanno per conto di ciascuna Amministrazione cui appartengono le entrate, e con l'imputazione stabilita nel quadro di classificazione di cui all'articolo 249 del presente regolamento. --------------- (2) Parte prima dell'art. 43 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.