(Regolamento-art. 256)
 
                              Art. 256. 
 
  Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti  coloro  che  ne
sono incaricati debbono essere integralmente versate nelle  tesorerie
dello Stato (2). 
 
  I versamenti si fanno per conto  di  ciascuna  Amministrazione  cui
appartengono le entrate, e con l'imputazione stabilita nel quadro  di
classificazione di cui all'articolo 249 del presente regolamento. 
 
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          (2) Parte prima dell'art. 43 della legge 17 febbraio  1884,
n. 2016.