(Regolamento-art. 257)
 
                              Art. 257. 
 
  Coloro che riscuotono somme per conto dello  Stato,  quando  esista
una tesoreria nel luogo di  loro  residenza,  debbono  fare  in  essa
giornalmente il  versamento  delle  somme  riscosse,  salvo  che  sia
altrimenti disposto da speciali regolamenti. 
 
  Se risiedono altrove,  debbono  fare  i  versamenti  alle  scadenze
periodiche fissate dai regolamenti pei rispettivi servizi. 
 
  Le prescrizioni suaccennate sono applicabili agli agenti  secondari
o  particolari  di  talune  Amministrazioni,  obbligati  a   fare   i
versamenti nelle mani  dell'agente  principale  da  cui  direttamente
dipendono, secondo gli  speciali  regolamenti  e  le  istruzioni  pei
relativi servizi. 
 
  I detti agenti secondari possono essere autorizzati  a  versare  le
somme nella tesoreria a nome dell'agente principale; ed in tale  caso
la quietanza  che  ricevono  dal  tesoriere  e'  da  essi  consegnata
all'agente principale, che ne rilascia una propria a loro discarico.