Art. 257. Coloro che riscuotono somme per conto dello Stato, quando esista una tesoreria nel luogo di loro residenza, debbono fare in essa giornalmente il versamento delle somme riscosse, salvo che sia altrimenti disposto da speciali regolamenti. Se risiedono altrove, debbono fare i versamenti alle scadenze periodiche fissate dai regolamenti pei rispettivi servizi. Le prescrizioni suaccennate sono applicabili agli agenti secondari o particolari di talune Amministrazioni, obbligati a fare i versamenti nelle mani dell'agente principale da cui direttamente dipendono, secondo gli speciali regolamenti e le istruzioni pei relativi servizi. I detti agenti secondari possono essere autorizzati a versare le somme nella tesoreria a nome dell'agente principale; ed in tale caso la quietanza che ricevono dal tesoriere e' da essi consegnata all'agente principale, che ne rilascia una propria a loro discarico.