Art. 258. Gli agenti di riscossione che ritardino i versamenti nelle tesorerie incorrono, per ogni giorno di ritardo, in una multa commisurata all'interesse dell'uno per cento al mese sulle somme non versate. Se il ritardo sia maggiore di cinque giorni, oltre all'applicazione della multa, l'Amministrazione da cui dipende l'agente puo' sospenderlo dalle funzioni, ed in caso di recidiva destituirlo. Agli agenti i cui rapporti coll'Amministrazione sono regolati da contratti, non sono applicabili le penalita' prescritte dal presente articolo, ma quelle stabilite dai rispettivi contratti.