(Regolamento-art. 258)
 
                              Art. 258. 
 
  Gli  agenti  di  riscossione  che  ritardino  i  versamenti   nelle
tesorerie incorrono,  per  ogni  giorno  di  ritardo,  in  una  multa
commisurata all'interesse dell'uno per cento al mese sulle somme  non
versate. 
 
  Se il ritardo sia maggiore di cinque giorni, oltre all'applicazione
della  multa,  l'Amministrazione  da  cui   dipende   l'agente   puo'
sospenderlo dalle funzioni, ed in caso di recidiva destituirlo. 
 
  Agli agenti i cui rapporti coll'Amministrazione  sono  regolati  da
contratti, non sono applicabili le penalita' prescritte dal  presente
articolo, ma quelle stabilite dai rispettivi contratti.