(Regolamento-art. 259)
 
                              Art. 259. 
 
  Le multe di cui all'articolo precedente sono applicate per  decreto
emesso dal capo dell'Amministrazione centrale da cui dipende l'agente
sulla  proposta  fattane  dall'Intendenza  di  finanza  nell'atto  di
trasmissione dei conti mensili dei detti agenti. 
 
  L'Amministrazione centrale,  accertatasi  che  la  multa  sia  bene
applicata  e   nella   prescritta   misura,   e   che   la   proposta
dell'Intendenza comprenda tutti gli agenti che dalla contabilita' del
mese  risultano  ritardatari,  emette   il   relativo   decreto   per
l'applicazione della penalita'. 
 
  Il decreto dev'essere registrato alla Corte dei conti  ed  eseguito
mediante ritenuta in via amministrativa sugli averi degli agenti,  ed
in ogni caso mediante sequestro dei frutti della cauzione, o  vendita
della medesima da promuoversi  con  istanza  nelle  forme  giuridiche
dinanzi alla Corte dei conti. 
 
  Dei decreti emessi per applicazione di multe o di altre  penalita',
le  Amministrazioni  centrali  danno  comunicazione  alla   Direzione
generale del tesoro, affinche' ne tenga  conto  nello  esercitare  la
vigilanza affidatale  dalla  legge  sull'integrale  versamento  nelle
tesorerie delle somme riscosse.