Art. 259. Le multe di cui all'articolo precedente sono applicate per decreto emesso dal capo dell'Amministrazione centrale da cui dipende l'agente sulla proposta fattane dall'Intendenza di finanza nell'atto di trasmissione dei conti mensili dei detti agenti. L'Amministrazione centrale, accertatasi che la multa sia bene applicata e nella prescritta misura, e che la proposta dell'Intendenza comprenda tutti gli agenti che dalla contabilita' del mese risultano ritardatari, emette il relativo decreto per l'applicazione della penalita'. Il decreto dev'essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sugli averi degli agenti, ed in ogni caso mediante sequestro dei frutti della cauzione, o vendita della medesima da promuoversi con istanza nelle forme giuridiche dinanzi alla Corte dei conti. Dei decreti emessi per applicazione di multe o di altre penalita', le Amministrazioni centrali danno comunicazione alla Direzione generale del tesoro, affinche' ne tenga conto nello esercitare la vigilanza affidatale dalla legge sull'integrale versamento nelle tesorerie delle somme riscosse.