(Regolamento-art. 262)
 
                              Art. 262. 
 
  Le fatture pei versamenti da farsi  dai  debitori  diretti  debbono
indicare l'importo di ciascuna specie di monete e di  valori  che  si
versano, non che la somma totale della fattura. 
 
  Tali fatture sono presentate da  chi  versa  al  controllore  della
tesoreria il  quale,  riscontrati  i  computi  e  nulla  trovando  da
osservare, aggiunge  alle  fatture  l'indicazione  del  capitolo  del
bilancio di entrata cui dev'essere applicata la somma, vi  appone  la
sua firma e le restituisce  ai  presentatori,  affinche'  le  passino
insieme co' valori al tesoriere e ne ottengano la relativa quietanza. 
 
  Le fatture pei versamenti da farsi dagli agenti  della  riscossione
debbono essere compilate da essi e contenere: 
 
    a) il conto sommario di cassa dimostrante le somme riscosse  e  i
pagamenti fatti dal giorno dell'ultimo versamento, col riporto  delle
riscossioni e dei versamenti precedenti e le totalita' relative; 
 
    b) l'indicazione dell'importo di ciascuna specie di monete  e  di
valori, la descrizione e l'importo, ove occorra, dei titoli di  spesa
pagati e la somma totale che vuol versarsi; 
 
    c) la quantita' delle quietanze che si chiede vengano rilasciate,
la somma di ciascuna di esse e l'indicazione del capitolo,  o  gruppo
di capitoli del  bilancio  dell'entrata  cui  ogni  quietanza  e'  da
applicarsi; 
 
    d) la data e la firma di colui per conto del quale si effettua il
versamento. 
 
  Le  fatture  degli  agenti  di  riscossione  sono  presentate  alla
Intendenza di finanza, la quale verificato il conto sommario di cassa
ed accertata la regolarita' dei titoli  pagati  e  l'esattezza  della
richiesta  delle  quietanze  e  dei  capitoli  o  gruppi  cui   vanno
applicate, vi appone il proprio visto e le restituisce all'esibitore,
affinche' questi le presenti insieme  coi  corrispondenti  valori  al
controllore della tesoreria  per  effettuare  il  versamento,  e  per
accertarsi anch'egli della regolarita' dei titoli pagati.