Art. 262. Le fatture pei versamenti da farsi dai debitori diretti debbono indicare l'importo di ciascuna specie di monete e di valori che si versano, non che la somma totale della fattura. Tali fatture sono presentate da chi versa al controllore della tesoreria il quale, riscontrati i computi e nulla trovando da osservare, aggiunge alle fatture l'indicazione del capitolo del bilancio di entrata cui dev'essere applicata la somma, vi appone la sua firma e le restituisce ai presentatori, affinche' le passino insieme co' valori al tesoriere e ne ottengano la relativa quietanza. Le fatture pei versamenti da farsi dagli agenti della riscossione debbono essere compilate da essi e contenere: a) il conto sommario di cassa dimostrante le somme riscosse e i pagamenti fatti dal giorno dell'ultimo versamento, col riporto delle riscossioni e dei versamenti precedenti e le totalita' relative; b) l'indicazione dell'importo di ciascuna specie di monete e di valori, la descrizione e l'importo, ove occorra, dei titoli di spesa pagati e la somma totale che vuol versarsi; c) la quantita' delle quietanze che si chiede vengano rilasciate, la somma di ciascuna di esse e l'indicazione del capitolo, o gruppo di capitoli del bilancio dell'entrata cui ogni quietanza e' da applicarsi; d) la data e la firma di colui per conto del quale si effettua il versamento. Le fatture degli agenti di riscossione sono presentate alla Intendenza di finanza, la quale verificato il conto sommario di cassa ed accertata la regolarita' dei titoli pagati e l'esattezza della richiesta delle quietanze e dei capitoli o gruppi cui vanno applicate, vi appone il proprio visto e le restituisce all'esibitore, affinche' questi le presenti insieme coi corrispondenti valori al controllore della tesoreria per effettuare il versamento, e per accertarsi anch'egli della regolarita' dei titoli pagati.