Art. 263. I tesorieri, appena ricevute le fatture, riscontrano l'esattezza del danaro, dei valori e dei titoli consegnati loro, e rilasciano immediatamente le chieste quietanze, indicando il numero d'ordine e la data appiedi delle fatture stesse. Le monete riconosciute false, o quelle sospette di falsita', saranno trattenute sia dai contabili che dai tesorieri provinciali e da quello centrale e trasmesse, insieme coll'atto verbale da compilarsi firmato anche dal presentatore delle monete, alle Intendenze di finanza e al direttore generale del tesoro rispettivamente, per l'invio al procuratore del Re colle informazioni sulla persona dalla quale furono presentate. Di ogni scoperta le Intendenze informeranno la Direzione generale del tesoro. Pei biglietti a carico dello Stato riconosciuti falsi o sospetti di falsita', saranno osservate le norme del regolamento 16 giugno 1881.