(Regolamento-art. 263)
 
                              Art. 263. 
 
  I tesorieri, appena ricevute le  fatture,  riscontrano  l'esattezza
del danaro, dei valori e dei titoli  consegnati  loro,  e  rilasciano
immediatamente le chieste quietanze, indicando il numero  d'ordine  e
la data appiedi delle fatture stesse. 
 
  Le monete  riconosciute  false,  o  quelle  sospette  di  falsita',
saranno trattenute sia dai contabili che dai tesorieri provinciali  e
da  quello  centrale  e  trasmesse,  insieme  coll'atto  verbale   da
compilarsi  firmato  anche  dal  presentatore  delle   monete,   alle
Intendenze  di  finanza  e   al   direttore   generale   del   tesoro
rispettivamente, per l'invio al procuratore del Re colle informazioni
sulla persona dalla quale furono presentate. 
 
  Di ogni scoperta le Intendenze informeranno la  Direzione  generale
del tesoro. 
 
  Pei biglietti a carico dello Stato riconosciuti falsi o sospetti di
falsita', saranno osservate le norme del regolamento 16 giugno 1881.