(Regolamento-art. 265)
 
                              Art. 265. 
 
  I mandati, i buoni sopra mandati a disposizione  e  gli  ordini  di
pagamento di spese fisse, di spese di giustizia o di altre spese, che
a senso dell'articolo 217 sono dal direttore generale  del  tesoro  o
dalle Intendenze di finanza assegnati pel pagamento sulle casse degli
agenti di riscossione, e sono stati dai medesimi estinti colle regole
stabilite dal presente regolamento, costituiscono i titoli  di  spesa
pagati  da  comprendersi  nelle  fatture  di  versamento  di  cui  al
precedente articolo 262. 
 
  Gli agenti di riscossione, nel comprendere  i  detti  titoli  nelle
loro fatture di versamento, debbono  giustificarne  l'importo  unendo
alle  fatture  stesse  i  mandati,  buoni  ed  ordini  di   pagamento
regolarmente  quietanzati,  e  coll'indicazione  del  pagato  firmata
dall'agente. 
 
  L'importo  de'  titoli   riconosciuti   regolarmente   estinti   si
considera, agli effetti del corrispondente  discarico  degli  agenti,
come denaro da essi versato. 
 
  L'ammissione di detti mandati, buoni od  ordini  di  pagamento  nei
conti dei tesorieri e degli  altri  agenti  pagatori,  non  discarica
pero' la responsabilita' di coloro che hanno emesso  tali  ordini,  e
che devono giustificare il loro operato nei conti che come ordinatori
sono obbligati di rendere a senso di legge; ne' pregiudica i  diritti
dell'Amministrazione circa l'esame della  regolarita'  dei  pagamenti
effettuati,  e  le  conseguenze  di  responsabilita'  che  nei   casi
d'indebiti pagamenti possono derivare a carico degli agenti pagatori.