Art. 265. I mandati, i buoni sopra mandati a disposizione e gli ordini di pagamento di spese fisse, di spese di giustizia o di altre spese, che a senso dell'articolo 217 sono dal direttore generale del tesoro o dalle Intendenze di finanza assegnati pel pagamento sulle casse degli agenti di riscossione, e sono stati dai medesimi estinti colle regole stabilite dal presente regolamento, costituiscono i titoli di spesa pagati da comprendersi nelle fatture di versamento di cui al precedente articolo 262. Gli agenti di riscossione, nel comprendere i detti titoli nelle loro fatture di versamento, debbono giustificarne l'importo unendo alle fatture stesse i mandati, buoni ed ordini di pagamento regolarmente quietanzati, e coll'indicazione del pagato firmata dall'agente. L'importo de' titoli riconosciuti regolarmente estinti si considera, agli effetti del corrispondente discarico degli agenti, come denaro da essi versato. L'ammissione di detti mandati, buoni od ordini di pagamento nei conti dei tesorieri e degli altri agenti pagatori, non discarica pero' la responsabilita' di coloro che hanno emesso tali ordini, e che devono giustificare il loro operato nei conti che come ordinatori sono obbligati di rendere a senso di legge; ne' pregiudica i diritti dell'Amministrazione circa l'esame della regolarita' dei pagamenti effettuati, e le conseguenze di responsabilita' che nei casi d'indebiti pagamenti possono derivare a carico degli agenti pagatori.