Art. 266. Per la riscossione e pel versamento dei proventi che si realizzano per conto dello Stato dalle Legazioni e dai Consolati all'estero, provvedono le norme speciali contenute nel regolamento compilato di accordo fra i ministri degli affari esteri e del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato. Nel detto regolamento e' pure stabilito il modo di sopperire alle spese delle cancellerie e dei consolati colle somme ritratte dai proventi riscossi senza uopo del materiale invio e rinvio di fondi, e sulla imputazione di tali spese ai relativi capitoli del bilancio.