Art. 267. Il direttore generale del tesoro invigila che vengano versate nelle casse dello Stato, nei modi e nei termini stabiliti dalle relative leggi, dai regolamenti o da contratti, le somme di tutte le entrate in qualunque modo siano state riscosse. Gli agenti di riscossione, mentre dipendono dalle Amministrazioni cui rispettivamente appartengono le entrate, per quanto concerne l'adempimento degli obblighi assunti sono sottoposti a speciale vigilanza del direttore generale del tesoro il quale, quando scorga ritardo od altra irregolarita', puo' promuovere misure di rigore contro di essi.