(Regolamento-art. 267)
 
                              Art. 267. 
 
  Il direttore generale del tesoro invigila che vengano versate nelle
casse dello Stato, nei modi e nei termini  stabiliti  dalle  relative
leggi, dai regolamenti o da contratti, le somme di tutte  le  entrate
in qualunque modo siano state riscosse. 
 
  Gli agenti di riscossione, mentre dipendono  dalle  Amministrazioni
cui rispettivamente appartengono  le  entrate,  per  quanto  concerne
l'adempimento degli  obblighi  assunti  sono  sottoposti  a  speciale
vigilanza del direttore generale del tesoro il quale,  quando  scorga
ritardo od altra irregolarita',  puo'  promuovere  misure  di  rigore
contro di essi.