Art. 174 Limitazione del numero delle persone a bordo 1. Le norme del presente articolo si applicano alle navi da passeggeri in navigazione internazionale e a quelle in navigazione nazionale costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, appositamente progettate per il trasporto di veicoli per merci e del personale accompagnante gli stessi, nel caso in cui il numero totale delle persone a bordo di eta' superiore ad un anno, che non facciano parte dell'equipaggio ne' siano imbarcate per l'esigenze della nave, sia superiore a 12. 2. Su tali navi, se il numero totale delle persone a bordo citato nel precedente comma non eccede il valore di N ottenuto dalla formula N = 12 + A/25 (essendo A l'area totale di ponte in metri quadrati degli spazi disponibili per la caricazione dei veicoli per merci, ed essendo non inferiore a 4 metri l'altezza dell'interponte di tali spazi sia nelle posizioni destinate ai veicoli sia in corrispondenza delle entrate a tali spazi), e' consentito sistemare porte stagne sulle paratie stagne di divisione tra i locali del carico a qualunque livello. Tali navi devono pero' soddisfare alle condizioni seguenti: a) il numero massimo di passeggeri per le quali esse possono essere autorizzate non deve superare N, b) nelle verifiche di stabilita' in condizioni di avaria di cui all'Art. 57 del presente regolamento la permeabilita' degli spazi per il carico da adibire al trasporto dei veicoli per merci deve ottenersi da un calcolo nel quale i veicoli per merci ed i contenitori sono assunti non stagni e la loro permeabilita' e' assunta pari a 0,65. In nessun caso la permeabilita' degli spazi per il carico di veicoli per merci e di contenitori deve essere presa inferiore a 0,60; c) le caratteristiche delle suddette porte sulle paratie stagne devono corrispondere alle norme dell'ente tecnico. 3. La limitazione del numero delle persone a bordo si applica anche nel caso in cui le navi di cui ai commi precedenti trasportano autovetture.