(Regolamento-art. 174)
                              Art. 174 
            Limitazione del numero delle persone a bordo 
 1. Le  norme  del  presente  articolo  si  applicano  alle  navi  da
passeggeri in navigazione internazionale e a  quelle  in  navigazione
nazionale costruite a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
presente regolamento, appositamente progettate per  il  trasporto  di
veicoli per merci e del personale accompagnante gli stessi, nel  caso
in cui il numero totale delle persone a bordo di eta' superiore ad un
anno, che non facciano parte dell'equipaggio ne' siano imbarcate  per
l'esigenze della nave, sia superiore a 12. 
 2. Su tali navi, se il numero totale delle persone  a  bordo  citato
nel precedente comma non eccede il valore di N ottenuto dalla formula
N = 12 + A/25 (essendo A l'area totale di  ponte  in  metri  quadrati
degli spazi disponibili per la caricazione dei veicoli per merci,  ed
essendo non inferiore a 4 metri  l'altezza  dell'interponte  di  tali
spazi sia nelle posizioni destinate ai veicoli sia in  corrispondenza
delle entrate a tali spazi), e'  consentito  sistemare  porte  stagne
sulle paratie stagne di divisione tra i locali del carico a qualunque
livello. 
 Tali navi devono pero' soddisfare alle condizioni seguenti: 
 a) il numero massimo di passeggeri per le quali esse possono  essere
autorizzate non deve superare N, 
 b) nelle verifiche di stabilita' in  condizioni  di  avaria  di  cui
all'Art. 57 del presente regolamento la permeabilita' degli spazi per
il carico  da  adibire  al  trasporto  dei  veicoli  per  merci  deve
ottenersi  da  un  calcolo  nel  quale  i  veicoli  per  merci  ed  i
contenitori sono assunti  non  stagni  e  la  loro  permeabilita'  e'
assunta pari a 0,65. In nessun caso la permeabilita' degli spazi  per
il carico di veicoli per merci e di  contenitori  deve  essere  presa
inferiore a 0,60; 
 c) le caratteristiche delle  suddette  porte  sulle  paratie  stagne
devono corrispondere alle norme dell'ente tecnico. 
 3. La limitazione del numero delle persone a bordo si applica  anche
nel caso in cui le  navi  di  cui  ai  commi  precedenti  trasportano
autovetture.