(Allegato-art. 96)
 
                              Art. 96. 
 
                            (Definizioni) 
 
  1. Nei Libri V e VI si intendono per: 
 
  a) «servizio di gestione collettiva  del  risparmio»:  il  servizio
come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del Testo Unico; 
 
  b) «regolamento (UE) n. 231/2013»: il regolamento delegato (UE)  n.
231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012; 
 
  c) «gestori»: la societa' di gestione del risparmio, la SICAV e  la
SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni; 
 
  2. Ove non diversamente specificato, ai  fini  dei  Libri  V  e  VI
valgono le definizioni contenute nel Testo Unico.