ART. 217
Franchigia per i lavoratori frontalieri
(articolo 1, comma 175, legge 27 dicembre 2013, n. 147; articolo 4
legge 13 giugno 2023, n. 83)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il reddito da lavoro dipendente
prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi
al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo
del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato
italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo
eccedente euro 10.000.