(Testo unico imposte sui redditi-art. 219)
                              ART. 219 
Non imponibilita' degli  assegni  familiari  erogati  dagli  enti  di
     previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro 
              (articolo 6 legge 13 giugno 2023, n. 83) 
 
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in  corso
alla data del 17 luglio 2023,  sono  esclusi  dalla  base  imponibile
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) gli assegni di
sostegno al nucleo familiare erogati dagli enti di  previdenza  dello
Stato in cui il frontaliere presta l'attivita' lavorativa.