(Testo unico imposte sui redditi-art. 220)
                              ART. 220 
         Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri 
              (articolo 8 legge 13 giugno 2023, n. 83) 
 
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in  corso
alla data del 17  luglio  2023,  l'imposta  netta  e  le  addizionali
comunale e regionale all'imposta sui redditi  delle  persone  fisiche
(IRPEF) dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in
Italia dal  lavoratore  frontaliere  come  definito  all'articolo  2,
lettera b) dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera  a)
della legge 13 giugno 2023, n. 83, e tenuto presente il punto  2  del
Protocollo  aggiuntivo  allo  stesso,  residente  in  Svizzera,  sono
ridotte  del  20  per  cento.  Le  riduzioni,   da   indicare   nella
certificazione  unica  di  cui  all'articolo  4,  comma  6-ter,   del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
luglio 1998, n. 322, spettano comunque negli importi determinati  dal
sostituto  d'imposta  anche  nell'ipotesi  di   presentazione   della
dichiarazione dei redditi.