ART. 220
Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri
(articolo 8 legge 13 giugno 2023, n. 83)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data del 17 luglio 2023, l'imposta netta e le addizionali
comunale e regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche
(IRPEF) dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in
Italia dal lavoratore frontaliere come definito all'articolo 2,
lettera b) dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)
della legge 13 giugno 2023, n. 83, e tenuto presente il punto 2 del
Protocollo aggiuntivo allo stesso, residente in Svizzera, sono
ridotte del 20 per cento. Le riduzioni, da indicare nella
certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, spettano comunque negli importi determinati dal
sostituto d'imposta anche nell'ipotesi di presentazione della
dichiarazione dei redditi.