(Testo unico imposte sui redditi-art. 221)
                              ART. 221 
Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri 
(articolo 6 decreto-legge 9 agosto  2024,  n.  113,  convertito,  con
         modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143) 
 
1.I lavoratori dipendenti residenti nei comuni di cui all'Allegato  H
possono optare per l'applicazione, sui redditi da  lavoro  dipendente
percepiti in Svizzera, di una imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  fisiche  e  delle  addizionali  regionali  e
comunali, pari al 25 per cento delle imposte  applicate  in  Svizzera
sugli stessi redditi, se sussistono le seguenti condizioni: 
a) il lavoratore si qualifica come frontaliere ai sensi dell'articolo
2  dell'Accordo  tra  la  Repubblica  italiana  e  la  Confederazione
svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a
Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi  della
legge 13 giugno 2023, n. 83; 
b) il lavoratore, alla data del 17 luglio 2023, svolgeva, ovvero  tra
il 31 dicembre 2018 e la predetta data aveva svolto, un'attivita'  di
lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino  e
del Vallese per un datore di lavoro residente in  Svizzera  o  avente
una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera; 
c) i redditi sono assoggettati a tassazione  in  Svizzera  secondo  i
criteri indicati nell'articolo 3 del citato Accordo tra la Repubblica
italiana e la Confederazione svizzera. 
2. A seguito dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 11, comma 5,  le  imposte  pagate  in
Svizzera sui redditi assoggettati all'imposta  sostitutiva  non  sono
ammesse in detrazione. 
3. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata dal  contribuente  nella
dichiarazione dei redditi. Il versamento dell'imposta sostitutiva  di
cui al comma 1 e' effettuato entro il termine  per  il  versamento  a
saldo delle imposte sui redditi. 
4. L'ammontare delle imposte applicate in Svizzera di cui al comma  1
e' convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo
d'imposta in cui i redditi sono  percepiti.  Per  l'accertamento,  la
riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si  applicano,  in  quanto
compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette. 
5. L'opzione per l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 puo'  essere
esercitata anche dai lavoratori dipendenti residenti nei comuni delle
province  di  Brescia  e  di  Sondrio  inclusi  nell'elenco  di   cui
all'Allegato I, per i quali ricorrono le condizioni di cui  al  comma
1, lettere a) e c) e che alla data del  17  luglio  2023  svolgevano,
ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la  predetta  data  avevano  svolto,
un'attivita' di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del  Ticino
e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o  avente
una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera. 
6. In caso di esercizio dell'opzione di  cui  ai  commi  1  e  5,  ai
lavoratori  si  applicano  in  ogni  caso  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 1, commi da 237 a 239, della legge 30 dicembre 2023,  n.
213. 
7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera f),
i lavoratori  che  esercitano  l'opzione  di  cui  ai  commi  1  e  5
detraggono dall'imposta sostitutiva un importo pari al 20  per  cento
dei contributi di cui al citato articolo 1, commi da 237 a 239  della
legge n. 213 del 2023. 
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta 2024.