ART. 221
Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri
(articolo 6 decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143)
1.I lavoratori dipendenti residenti nei comuni di cui all'Allegato H
possono optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente
percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e
comunali, pari al 25 per cento delle imposte applicate in Svizzera
sugli stessi redditi, se sussistono le seguenti condizioni:
a) il lavoratore si qualifica come frontaliere ai sensi dell'articolo
2 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione
svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a
Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della
legge 13 giugno 2023, n. 83;
b) il lavoratore, alla data del 17 luglio 2023, svolgeva, ovvero tra
il 31 dicembre 2018 e la predetta data aveva svolto, un'attivita' di
lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e
del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente
una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;
c) i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i
criteri indicati nell'articolo 3 del citato Accordo tra la Repubblica
italiana e la Confederazione svizzera.
2. A seguito dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, le imposte pagate in
Svizzera sui redditi assoggettati all'imposta sostitutiva non sono
ammesse in detrazione.
3. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata dal contribuente nella
dichiarazione dei redditi. Il versamento dell'imposta sostitutiva di
cui al comma 1 e' effettuato entro il termine per il versamento a
saldo delle imposte sui redditi.
4. L'ammontare delle imposte applicate in Svizzera di cui al comma 1
e' convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo
d'imposta in cui i redditi sono percepiti. Per l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto
compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
5. L'opzione per l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 puo' essere
esercitata anche dai lavoratori dipendenti residenti nei comuni delle
province di Brescia e di Sondrio inclusi nell'elenco di cui
all'Allegato I, per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma
1, lettere a) e c) e che alla data del 17 luglio 2023 svolgevano,
ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data avevano svolto,
un'attivita' di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino
e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente
una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.
6. In caso di esercizio dell'opzione di cui ai commi 1 e 5, ai
lavoratori si applicano in ogni caso le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi da 237 a 239, della legge 30 dicembre 2023, n.
213.
7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera f),
i lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi 1 e 5
detraggono dall'imposta sostitutiva un importo pari al 20 per cento
dei contributi di cui al citato articolo 1, commi da 237 a 239 della
legge n. 213 del 2023.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta 2024.