(CODICE CIVILE-art. 216)
                              Art. 216. 
 
              (Fonti del regolamento della comunione). 
 
  Gli sposi possono stabilire patti speciali  per  la  comunione;  in
mancanza di questi patti, si applicano le disposizioni relative  alla
comunione in generale. 
 
  In ogni caso si osservano le disposizioni seguenti.