(CODICE CIVILE-art. 217)
                              Art. 217. 
 
                     (Oggetto della comunione). 
 
  Sono oggetto  della  comunione  il  godimento  dei  beni  mobili  e
immobili, presenti e futuri, dei coniugi  e,  inoltre,  gli  acquisti
fatti durante la comunione dall'uno o dall'altro coniuge a  qualunque
titolo, tranne quelli derivanti da donazione o da successione  ovvero
fatti col prezzo dell'alienazione della  cosa  gia'  appartenente  in
proprio a uno dei coniugi, purche' in quest'ultimo caso cio'  risulti
espressamente dall'atto di acquisto.