(CODICE CIVILE-art. 218)
                              Art. 218. 
 
                     (Effetti della comunione). 
 
  La comunione si opera di diritto anche quando nell'atto di acquisto
non ne e' fatta menzione. 
 
  Ciascuno dei coniugi, trattandosi di immobili, ha facolta' di  fare
eseguire la relativa trascrizione nei registri immobiliari.