(CODICE CIVILE-art. 219)
                              Art. 219. 
 
                    (Partecipazione agli utili). 
 
  Il patto, col quale si stabilisce che i coniugi  parteciperanno  in
parti disuguali agli utili ovvero che il  superstite  prelevera'  una
porzione di essi, non e' considerato come  una  liberalita'  soggetta
alle regole delle donazioni. 
 
  Non puo' tuttavia stipularsi che uno dei coniugi  deve  contribuire
nel passivo per una parte maggiore di quella che egli fosse per avere
nell'attivo della comunione.