(CODICE CIVILE-art. 220)
                              Art. 220. 
 
                 (Amministrazione della comunione). 
 
  Solo il marito puo' amministrare i beni della comunione e stare  in
giudizio per le azioni riguardanti la medesima; ma  non  puo',  salvo
che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni la  cui  proprieta'
cade nella comunione.