(CODICE CIVILE-art. 222)
                              Art. 222. 
 
               (Amministrazione affidata alla moglie). 
 
  In caso di lontananza o di altro impedimento del marito, la  moglie
puo'  essere  autorizzata  dal  tribunale,   quando   e'   necessario
nell'interesse della comunione dei beni, ad assumere  temporaneamente
l'amministrazione di questi beni e, nei casi di necessita' o utilita'
evidente,  puo'  anche  essere  autorizzata  a   compiere   atti   di
alienazione, con le cautele che il tribunale creda di stabilire.