Art. 222. (Amministrazione affidata alla moglie). In caso di lontananza o di altro impedimento del marito, la moglie puo' essere autorizzata dal tribunale, quando e' necessario nell'interesse della comunione dei beni, ad assumere temporaneamente l'amministrazione di questi beni e, nei casi di necessita' o utilita' evidente, puo' anche essere autorizzata a compiere atti di alienazione, con le cautele che il tribunale creda di stabilire.