(CODICE CIVILE-art. 223)
                              Art. 223. 
 
            (Obblighi gravanti sui beni della comunione). 
 
  I beni della comunione rispondono di tutti i pesi e oneri  gravanti
su  di  essi  al  momento   dell'acquisto,   di   tutti   i   carichi
dell'amministrazione, anche rispetto ai beni il cui godimento cade in
comunione, delle spese per il mantenimento  della  famiglia  e  degli
obblighi di alimenti dovuti per legge dall'uno o dall'altro coniuge.