(CODICE CIVILE-art. 226)
                              Art. 226. 
 
                 (Separazione giudiziale dei beni). 
 
  La separazione giudiziale dei beni puo' essere pronunziata nel caso
di inabilitazione del  marito  o  di  cattiva  amministrazione  della
comunione. Puo' altresi' essere pronunziata quando il disordine degli
affari del marito mette in pericolo gli interessi della moglie  o  il
marito non provvede a un congruo mantenimento della famiglia. 
 
  Sono applicabili le disposizioni degli articoli 204 e 205. 
 
  La separazione stragiudiziale e' nulla.