(CODICE CIVILE-art. 228)
                              Art. 228. 
 
                   (Prelevamento di beni mobili). 
 
  Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi, anche  in
caso di rinunzia o di accettazione col beneficio d'inventario,  hanno
diritto di prelevare i beni  mobili,  che  loro  appartenevano  prima
della comunione o che sono loro pervenuti  durante  la  medesima  per
successione o donazione. 
 
  Con la convenzione che istituisce la  comunione  i  coniugi  devono
fare una descrizione autentica dei  loro  beni  mobili  presenti,  ed
eguale descrizione devono pure fare di quei beni che venissero a loro
durante la comunione per successione o per donazione. 
 
  In mancanza di tali descrizioni o di altro atto autentico,  i  beni
mobili esistenti nella comunione al  momento  dello  scioglimento  si
presumono della comunione medesima.