(CODICE CIVILE-art. 229)
                              Art. 229. 
 
  (Ripetizione  del  valore  in  caso  di  mancanza  delle  cose   da
prelevare). 
 
  Se non si trovano i beni mobili che la moglie e i suoi eredi  hanno
diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente,  essi  possono
ripeterne il valore, provandone  l'ammontare  anche  per  notorieta',
salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per  uso
o perimento per altra causa non imputabile al marito.