(CODICE CIVILE-art. 230)
                              Art. 230. 
 
          (Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi). 
 
  Il prelevamento autorizzato  dagli  articoli  precedenti  non  puo'
farsi, a pregiudizio dei terzi, in mancanza di descrizione o di altro
titolo di proprieta' avente data certa. E' tuttavia salvo alla moglie
o ai suoi eredi il diritto  di  regresso  sulla  porzione  che  della
comunione spetta al marito e anche sugli altri beni di lui.