(Convenzione - art. 202)
                            Articolo 202 
   Assistenza tecnica e scientifica agli Stati in via di sviluppo 
   Gli  Stati,  agendo  direttamente  o  attraverso   le   competenti
organizzazioni internazionali, 
   a) promuovono  programmi  di  assistenza  scientifica,  formativa,
tecnica o di altro genere, agli Stati in via di  sviluppo,  intesi  a
proteggere e preservare l'ambiente marino e a  prevenire,  ridurre  e
tenere sotto controllo l'inquinamento marino.  Tale  assistenza,  tra
l'altro, consiste nel: 
       i) formare il loro personale scientifico e tecnico; 
      ii) favorire la loro  partecipazione  ai  pertinenti  programmi
internazionali. 
     iii)  fornire  loro  la   strumentazione   e   le   attrezzature
necessarie; 
      iv) potenziare la loro capacita' di produrre autonomamente tale
strumentazione; 
       v) offrire servizi di consulenza e sviluppare i mezzi  per  la
ricerca, il monitoraggio, l'istruzione e programmi di altro genere; 
   b) forniscono, in particolare  agli  Stati  in  via  di  sviluppo,
l'assistenza necessaria a  contenere  al  minimo  gli  effetti  degli
incidenti piu' gravi, che possono determinare un  serio  inquinamento
dell'ambiente marino; 
   c) forniscono, in particolare  agli  Stati  in  via  di  sviluppo,
l'assistenza necessaria per predisporre gli accertamenti ambientali.