Articolo 203 Trattamento preferenziale a favore degli Stati in via di sviluppo Al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino o contenerne al minimo gli effetti, le organizzazioni internazionali accordano un trattamento preferenziale agli Stati in via di sviluppo, relativamente a: a) concessione di finanziamenti e di assistenza tecnica appropriati; e b) utilizzazione dei loro servizi specialistici.