(Convenzione - art. 203)
                            Articolo 203 
  Trattamento preferenziale a favore degli Stati in via di sviluppo 
   Al  fine  di  prevenire,  ridurre   e   tenere   sotto   controllo
l'inquinamento  dell'ambiente  marino  o  contenerne  al  minimo  gli
effetti, le organizzazioni internazionali  accordano  un  trattamento
preferenziale agli Stati in via di sviluppo, relativamente a: 
   a)  concessione  di  finanziamenti   e   di   assistenza   tecnica
appropriati; 
     e 
   b) utilizzazione dei loro servizi specialistici.