(Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 17)
                              Art. 17. 
 
    La  Commissione  Permanente  di  Disciplina   e'   composta   dal
Presidente dell'Aero Club locale, che la presiede, dal Vicepresidente
e dal Consigliere piu' anziano di eta'. 
    Le infrazioni  di  carattere  disciplinare  delle  quali  possono
essere chiamati a rispondere i soci si  prescrivono  al  termine  del
quarto anno successivo a quello in  cui  e'  stato  posto  in  essere
l'ultimo atto integrante le infrazioni stesse. 
    Il Presidente dell'Aero Club locale  contesta,  dalla  conoscenza
del fatto, gli addebiti al socio con lettera raccomandata con  avviso
di ricevimento, assegnandogli un termine non inferiore  a  15  giorni
per le controdeduzioni. Trascorso tale termine, anche in  assenza  di
controdeduzioni del socio, la Commissione puo' comminare sanzioni nei
confronti del socio che abbia: 
      a) compiuto atti disonorevoli; 
      b) mancato ai doveri sociali; 
      c) compiuto atti di indisciplina di volo; 
      d) compiuto violazioni sportive; 
      e) danneggiato, in  qualunque  modo,  l'interesse  materiale  o
l'immagine, il prestigio, il buon nome dell'Aero Club Locale; 
      f) compiuto atti diretti a turbare l'ordinato svolgimento delle
attivita' sociali. 
    La  Commissione,  se  riconosce  la  responsabilita'  del  socio,
infligge le seguenti sanzioni: 
      1. il rimprovero scritto; 
      2. la sospensione fino ad un anno; 
      3. la radiazione. 
    Le decisioni della  Commissione  sono  comunicate  al  socio  con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
    L'azione disciplinare nei confronti del Presidente dell'Aero Club
locale puo' essere promossa solo da parte del Consiglio Direttivo con
decisione unanime del Vice Presidente e dei Consiglieri. 
    In tal caso  i  motivi  dell'incolpazione  saranno  trasmessi  al
Presidente   dell'Aero   Club   d'Italia    che    li    sottoporra',
rispettivamente, agli organi della Giustizia Federale o  al  Collegio
dei Probiviri dell'Aero Club d'Italia, ai sensi  dell'art.  27  dello
Statuto dell'Aero Club d'Italia. 
    Le decisioni sono ricorribili davanti al Collegio  dei  Probiviri
dell'Aero Club d'Italia,  se  trattasi  di  violazioni  di  carattere
sociale, e davanti agli organi di Giustizia Federale  dell'Aero  Club
d'Italia, se trattasi di altri illeciti, entro novanta  giorni  dalla
notifica del provvedimento. 
    Qualora l'azione disciplinare sia intrapresa nei confronti di  un
altro membro della Commissione Permanente di Disciplina, diverso  dal
Presidente dell'Aero Club  locale,  nella  Commissione  medesima,  in
sostituzione  del  componente  incolpato,  subentrera'   il   secondo
consigliere piu' anziano di eta'.