(Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 18)
                              Art. 18. 
 
    Contro i provvedimenti della Commissione Permanente di Disciplina
e' ammesso ricorso, rispettivamente al Collegio dei Probiviri  ovvero
agli  Organi  di  Giustizia  Federale  dell'Aero  Club  d'Italia,  in
relazione alla tipologia della fattispecie, entro novanta giorni  dal
ricevimento della  comunicazione  della  decisione.  Il  ricorso  non
sospende l'applicazione del provvedimento disciplinare. 
    Le parti possono essere assistite da avvocati o da soci  di  Aero
Club federati, di Enti aggregati e di Associazioni benemerite. 
    La decisione  del  Collegio  dei  Probiviri  e  degli  Organi  di
Giustizia  Federale  e'  provvedimento  definitivo   e   prevede   la
liquidazione delle eventuali spese sostenute per il giudizio.