Art. 18. Contro i provvedimenti della Commissione Permanente di Disciplina e' ammesso ricorso, rispettivamente al Collegio dei Probiviri ovvero agli Organi di Giustizia Federale dell'Aero Club d'Italia, in relazione alla tipologia della fattispecie, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione. Il ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento disciplinare. Le parti possono essere assistite da avvocati o da soci di Aero Club federati, di Enti aggregati e di Associazioni benemerite. La decisione del Collegio dei Probiviri e degli Organi di Giustizia Federale e' provvedimento definitivo e prevede la liquidazione delle eventuali spese sostenute per il giudizio.