(Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 22)
                             Articolo 22 
 
                     Procedura di conciliazione 
 
  Le  parti   del   contratto   possono   concordare   procedure   di
conciliazione o fare  appello  al  tribunale  arbitrale  previsto  al
Titolo V della Convenzione.