Articolo 24 Foro competente §1 Le azioni giudiziarie fondate sulle presenti Regole uniformi possono essere intentate dinanzi alle giurisdizioni degli Stati membri, designate di comune accordo dalle parti del contratto. §2 Salvo diverso accordo tra le parti, la giurisdizione competente e' quella dello Stato membro dove il gestore ha la sede.