(Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 24)
                             Articolo 24 
 
                           Foro competente 
 
  §1 Le azioni giudiziarie fondate  sulle  presenti  Regole  uniformi
possono essere  intentate  dinanzi  alle  giurisdizioni  degli  Stati
membri, designate di comune accordo dalle parti del contratto. 
  §2 Salvo diverso accordo tra le parti, la giurisdizione  competente
e' quella dello Stato membro dove il gestore ha la sede.