(Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 25)
                             Articolo 25 
 
                            Prescrizione 
 
  §1 Le azioni fondate sulle presenti Regole uniformi sono prescritte
in tre anni. 
  §2 La prescrizione decorre dal giorno in cui il danno e' accaduto. 
  §3 In caso di morte delle persone, le azioni si prescrivono in  tre
anni a decorrere dal giorno successivo al decesso, senza tuttavia che
questo termine possa superare cinque  anni  a  decorrere  dal  giorno
successivo a quello dell'evento lesivo. 
  §4 Un'azione ricusatoria  di  una  persona  ritenuta  responsabile,
potra' essere esercitata  anche  dopo  la  scadenza  del  termine  di
prescrizione di cui al § 1, se rientra nei  termini  stabiliti  dalla
legge dello Stato in cui il procedimento e' stato intentato. Tuttavia
questo termine  non  potra'  essere  inferiore  a  novanta  giorni  a
decorrere  dalla  data  in  cui  la  persona  che  esercita  l'azione
ricusatoria ha risolto il reclamo o ha essa stessa ricevuto  notifica
di una citazione in giudizio. 
  §5 La prescrizione e' sospesa quando le parti in  causa  concordano
una procedura di  conciliazione,  o  quando  investono  il  tribunale
arbitrale previsto al Titolo V della Convenzione. 
  §6 Peraltro, la sospensione  e  l'interruzione  della  prescrizione
sono regolamentate dal diritto nazionale.