Articolo 25 Prescrizione §1 Le azioni fondate sulle presenti Regole uniformi sono prescritte in tre anni. §2 La prescrizione decorre dal giorno in cui il danno e' accaduto. §3 In caso di morte delle persone, le azioni si prescrivono in tre anni a decorrere dal giorno successivo al decesso, senza tuttavia che questo termine possa superare cinque anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell'evento lesivo. §4 Un'azione ricusatoria di una persona ritenuta responsabile, potra' essere esercitata anche dopo la scadenza del termine di prescrizione di cui al § 1, se rientra nei termini stabiliti dalla legge dello Stato in cui il procedimento e' stato intentato. Tuttavia questo termine non potra' essere inferiore a novanta giorni a decorrere dalla data in cui la persona che esercita l'azione ricusatoria ha risolto il reclamo o ha essa stessa ricevuto notifica di una citazione in giudizio. §5 La prescrizione e' sospesa quando le parti in causa concordano una procedura di conciliazione, o quando investono il tribunale arbitrale previsto al Titolo V della Convenzione. §6 Peraltro, la sospensione e l'interruzione della prescrizione sono regolamentate dal diritto nazionale.