Art. 397. 
 
  Negli edifici, ed impianti preesistenti e  nelle  macchine  e  loro
parti gia' installate alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto  sono  consentiti  piccoli  scostamenti  rispetto  ai  valori
numerici minimi o  massimi  indicati  dal  decreto  stesso,  che,  in
relazione  a  particolari  circostanze  di  fatto,   siano   ritenuti
compatibili con la sicurezza.