(CODICE CIVILE-art. 2486)
                             Art. 2486. 
 
                   (Deliberazioni dell'assemblea). 
 
  Salvo  diversa  disposizione  dell'atto  costitutivo,   l'assemblea
ordinaria  delibera  col  voto   favorevole   di   tanti   soci   che
rappresentino la maggioranza  del  capitale  sociale,  e  l'assemblea
straordinaria  delibera  col  voto  favorevole  di  tanti  soci   che
rappresentino almeno due terzi del capitale sociale. 
 
  Alle assemblee dei soci si applicano le disposizioni degli articoli
2363, 2364, 2365, 2367, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375,  2377,  2378  e
2379. 
 
  Alla  societa'  a  responsabilita'  limitata  non   e'   consentita
l'emissione di obbligazioni.