Art. 2487. (Amministrazione). Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'amministrazione della societa' deve essere affidata a uno o piu' soci. Si applicano all'amministrazione della societa' gli articoli 2381, 2382, 2383, primo, terzo e quarto comma, 2384, 2385, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396 e 2434.