(CODICE CIVILE-art. 2487)
                             Art. 2487. 
 
                         (Amministrazione). 
 
  Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo  l'amministrazione
della societa' deve essere affidata a uno o piu' soci. 
 
  Si applicano all'amministrazione della societa' gli articoli  2381,
2382, 2383, primo, terzo e quarto  comma,  2384,  2385,  2386,  2388,
2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396 e 2434.