Art. 2488. (Collegio sindacale). La nomina del collegio sindacale e' obbligatoria se il capitale non e' inferiore ad un milione di lire o se e' stabilita nell'atto costitutivo. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 2397 e seguenti. Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art. 2409.