(CODICE CIVILE-art. 2488)
                             Art. 2488. 
 
                        (Collegio sindacale). 
 
  La nomina del collegio sindacale e' obbligatoria se il capitale non
e' inferiore ad un milione  di  lire  o  se  e'  stabilita  nell'atto
costitutivo. 
 
  In tal caso si applicano le  disposizioni  degli  articoli  2397  e
seguenti. 
 
  Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art. 2409.