(CODICE CIVILE-art. 2489)
                             Art. 2489. 
 
                 (Controllo individuale del socio). 
 
  Nelle societa' in cui non esiste  il  collegio  sindacale,  ciascun
socio  ha  diritto  di  avere  dagli  amministratori  notizia   dello
svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri  sociali.  I
soci che rappresentano almeno un terzo del capitale hanno inoltre  il
diritto di far eseguire annualmente  a  proprie  spese  la  revisione
della gestione. 
 
  E' nullo ogni patto contrario.