(CODICE CIVILE-art. 2490)
                             Art. 2490. 
 
                    (Libri sociali obbligatori). 
 
  Oltre i libri e le altre scritture contabili  prescritti  nell'art.
2214, la societa' deve tenere: 
    1) il libro dei soci, nel quale devono essere  indicati  il  nome
dei soci e i versamenti fatti  sulle  quote,  nonche'  le  variazioni
nelle persone dei soci; 
    2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni  dell'assemblea,
in cui devono essere trascritti anche  i  verbali  redatti  per  atto
pubblico; 
    3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione; 
    4) il libro delle adunanze e  delle  deliberazioni  del  collegio
sindacale, se questo esiste. 
 
  I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli  amministratori
e il quarto a cura dei sindaci. 
 
  Ai soci spetta il diritto di esaminare i libri indicati nei  numeri
1 e 2, e di ottenerne estratti a proprie spese.