(CODICE CIVILE-art. 2491)
                             Art. 2491. 
 
                             (Bilancio). 
 
  Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni
degli articoli 2423 a 2431. 
 
  Gli amministratori devono depositare copia del bilancio nella  sede
sociale, con il conto dei profitti e delle  perdite  e  con  la  loro
relazione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea. 
 
  Se esiste il collegio sindacale, si applica l'art. 2432.